Skip to main navigation Vai al contenuto principale Vai al footer

Lavoro ridotto

Indipendentemente dalla volontà dei datori di lavoro, può succedere che il lavoro quotidiano debba essere ridotto temporaneamente o sospeso, a causa di motivi economici.

I motivi economici possono essere per esempio l'oscillazione della valuta economica locale, la crisi economica in altri paesi, il calo di domanda e della cifra d'affari, ecc.
Un altro esempio è stato la pandemia, durante la quale moltissimi datori di lavoro sono ricorsi proprio all’indennità per lavoro ridotto, in quanto quest’ultima ha lo scopo di compensare la momentanea perdita di occupazione e di evitare licenziamenti.

 

Per avere diritto alle indennità per lavoro ridotto:

  • è necessario che la riduzione o la sospensione del lavoro sia solo passeggera e non duratura;
  • Il versamento delle indennità deve garantire il mantenimento dei posti di lavoro;
  • la riduzione o sospensione del lavoro non dev’essere dovuta a provvedimenti di politica aziendale (ristrutturazioni, manutenzione degli stabili, ecc.) o ad oscillazioni ricorrenti del grado di occupazione 
  • la perdita di lavoro deve essere inevitabile: l’azienda deve provare di aver messo in atto tutte le misure idonee per limitare il danno;
  • La perdita di lavoro deve essere straordinaria (vale a dire che non rientra nei normali rischi aziendali) e il lavoratore deve aver accettato la riduzione del suo orario di lavoro.
     

Non hanno diritto a ricevere l'indennità per lavoro ridotto coloro:

  • il cui contratto è stato disdetto e il cui termine di disdetta è già iniziato;
  • il cui contratto è determinato
  • il cui contratto è su chiamata
  • il cui contratto non prevede un minimo di ore garantite
  • il cui orario di lavoro non può essere sufficientemente controllato;
  • che si trovano in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o che lavorano nell’impresa del proprio coniuge o partner registrato;
  • che sono stati messi a disposizione da un'altra azienda;
  • la cui perdita di lavoro è da ricondurre a un conflitto collettivo di lavoro. 

     

L'indennità per lavoro ridotto viene versata direttamente al datore di lavoro e corrisponde di norma all’80% della perdita di guadagno imputabile alle ore di lavoro perse. Viene rimborsata anche la parte dei contributi versata dal datore di lavoro alle assicurazioni sociali AVS/AI/IPG/AD.

Da parte dei collaboratori non deve essere raggiunto alcun obbligo di contribuzione minimo in quanto ne possono beneficiare anche i lavoratori che non avrebbero diritto all'indennità di disoccupazione (come i frontalieri).
 

Se un datore di lavoro intende avvalersi del diritto all'indennità per lavoro ridotto, il primo passo da fare è presentarne richiesta scritta alla Sezione del lavoro del DFE (preannuncio), di regola almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. In casi eccezionali, in presenza di circostanze imprevedibili, il termine per inoltrare la richiesta alla Sezione del lavoro è di tre giorni.

Se la richiesta viene inoltrata in ritardo rispetto a quando si desidera ottenere l'indennità per lavoro ridotto, i giorni di ritardo verranno persi. Maggiori informazioni in merito ai termini di inoltro del preannuncio si trovano sul sito dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.  

Una volta ottenuto il preavviso favorevole da parte della Sezione del lavoro, il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta a una Cassa di disoccupazione di sua scelta (la nostra Cassa cantonale o altre Casse sindacali attive in Ticino).
 

Contatti

Sedi della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione di Lugano, Bellinzona e Locarno (indirizzi in fondo alla pagina).

lavororidotto@ias.ti.ch 

091 821 92 22